Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, che, abrogando le disposizioni precedentemente vigenti, attua la normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio conformi alle norme nazionali ed europee utilizzati per funzioni di misura legale. Con “funzione di misura legale” si intende la funzione di misura giustificata da motivi di lealtà delle transazioni commerciali, imposizioni di tasse e diritti, tutela dei consumatori, interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente.

Il decreto introduce nuovi obblighi in capo ai titolari degli strumenti in servizio utilizzati per funzioni di misura legale(bilance, etichettatrici peso/prezzo, distributori di carburanti, autocisterne, cisterne, sistemi di misura del gas, ecc.).

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Chi è il titolare dello strumento di misura?

Occorre intanto definire quale sia la figura interessata da questi obblighi. Quindi, in base all’art. 2 del decreto 21 aprile 2017 n. 93, è definito titolare, la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.

Quali sono gli obblighi del titolare

I) Obblighi relativi alla richiesta di verifica periodica

Ecco i principali obblighi relativi alla verifica periodica:

  • Richiedere la verifica periodica dello strumento con le periodicità indicate al punto 1 dell’allegato IV al D.M. 93/2017, a partire dalla data della loro messa in servizio e, comunque, non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.
  • Successive verifiche: successivamente, devono richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica.
  • Strumenti riparati: gli strumenti che vengono riparati possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore per un massimo di dieci giorni lavorativi. Entro tale termine il titolare dello strumento deve richiedere la verifica periodica; una volta fatta la richiesta, potrà utilizzare gli strumenti fino all’esecuzione della verifica.

La verifica periodica è eseguita dall’organismo accreditato entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta del titolare dello strumento.

II) Obblighi relativi alla tenuta dello strumento e dell’annessa documentazione

I titolari degli strumenti devono, fatti salvi gli eventi imprevedibili o rispetto ai quali non abbiano un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza:

  • Mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione.
  • Curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore.
  • Conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta.
  • Curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e astenersi dall’utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

III) Obblighi di comunicazione

Oltre agli obblighi sopra elencati, i titolari degli strumenti di misura devono comunicare alla Camera di commercio entro 30 giorni la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo, e i seguenti ulteriori elementi:

  • Nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura.
  • Indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente.
  • Codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto.
  • Tipo dello strumento di misura.
  • Marca e modello dello strumento di misura.
  • Numero di serie dello strumento di misura, se previsto.
  • Anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.
  • Caratteristiche metrologiche dello strumento.
  • Specifica dell’eventuale uso temporaneo dello strumento.

    Sanzioni

    La mancata osservanza delle prescrizioni sopra individuate ai punti I), II) e III) costituisce violazione amministrativa e comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

        • Per gli strumenti MID soggetti alla disciplina del D.Lgs. 22/2007, il D.M. 93/2017 attua l’art. 19 del suddetto decreto legislativo. In caso di violazione, si applica la sanzione prevista dall’art. 20, comma 2-bis, del D.Lgs. 22/2007, che prevede un’ammenda compresa tra 500 e 1500 euro per ogni violazione.
        • Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico soggetti alla disciplina del D.Lgs. 517/92, si applica la sanzione stabilita all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 517/92, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.
        • Per tutti gli altri strumenti, per le violazioni degli obblighi sanciti dal D.M. 93/2017 riconducibili “all’uso di pesi e misure senza osservare le prescrizioni di legge”, trova applicazione l’art. 692 c.p., che prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di 103 euro ad un massimo di 619 euro.

    Inoltre, per quanto riguarda i contalitri delle cisterne, se la verifica è scaduta, lo strumento viene messo fuori servizio, impedendo il suo funzionamento fino a quando non viene eseguita una nuova verifica periodica, oltre all’applicazione di sanzioni. In caso di manomissioni, potrebbe anche essere disposto il sequestro del mezzo per un periodo fino a 3 mesi.

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